è un Operatore del Proprio Ingegno
Secondo la legge sul diritto d’autore le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Quando si parla di opere dell'ingegno ci si rifersice a quelle dell'art. 2575 del Codice Civile:
"formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al ,teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"
e della legge n. 633/ 22 aprile 1941 – legge sul diritto d’autore.
LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO NONO -
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali -
Capo primo - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Chiunque realizzi qualche cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art) deve considerare questo qualcosa come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d'opera d'ingegno.
Va da sé che ciò che non è originale, cioè è copia e quindi non originario e creativo, non può essere considerato opera del proprio ingegno ma dell'ingegno altrui.
In una risposta ad un quesito, il Ministero dello Sviluppo Economico (Risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015) tenta di definire le Opere dell’ingegno creativo
"Secondo tale disciplina, la quale si riferisce non solo all’opera d’arte, ma anche alla realizzazione dell’intelletto che abbia il requisito intrinseco del carattere creativo, quest’ultimo inteso come novità in riferimento alle preesistenti creazioni, anche se di genere diverso, ed originalità rispetto al contributo dell’autore, l’opera dell’ingegno dovrà essere costituita esclusivamente da elementi di non facile riproducibilità in modo seriale e su larga scala. "
Questa "Risoluzione", nel suo articolato ragionamento, è un plastico esempio di come si passi dall'apodittica affermazione del "niente puo dirsi opera di ingegno" al "però forse..." per finire con "nessuno ha competenza per giudicare".
Insomma... leggetevela per non avere certezze.
La "Risoluzione" sembra scritta da chi non conosce la realtà del piccolo artigianato artistico manuale e che lo obbliga alla scomparsa per oblìo o per soffocamento. (Divisione IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese (sic!))
Il piccolo artigianato, il bricolage, che propone opere di riproduzione, e quindi non "originali", non può essere assimilato all'opera di ingegno.
Se l'opera non può essere identificata con l'autore per un intervento originale e personale, difficilmente potrà avvalersi della legge sul diritto d'autore.
E' la distinzione tra piccolo artigianato e artigianato-artistico.
Tra riproduzione ed elaborazione di contenuti originali
Sulla qualità artistica saranno i posteri a giudicare e questo tipo di valutazione non è competenza nè della Guardia di Finanza né dei Vigili Urbani.
Finalmente alcune leggi regionali hanno chiarito in modo definitivo la distinzione tra OPI e Hobbista:
"1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (questi sono gli espositori di prodotti dell'ingegno creativo realizzati dall'espositore stesso). E’ fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale). "
1.2 Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa: a) l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supportto informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.;.
Distinzione sottile che, se ignorata, è la sorgente delle iniquità.
Vecchia normativa che parla di OPI all'articolo 61 superata dal DL 114 del 1998 : (art.61 D.M. 375/88)
L'art.61 mette in regola esclusivamente la parte amministrativa e stabilisce il "non obbligo di iscrizione al REC".
DL 114 del 1998 (Decreto Bersani)
L'art. 4 - comma 2, lettera H esclude gli OPI dalla disciplina commerciale contenuta nel DL che regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa:
"2. Il presente decreto non si applica: [...]
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;"
Il "nonché" risolve il dubbio interpretativo di alcuni secondo cui solo gli affermati artisti possono usufruire del presente decreto. ("nonché", in italiano corrente significa "e anche, oltre che..." ma tale dettaglio pare essere ignorato da alcuni funzionari regionali)
Per approfondire questo tema leggere:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5849.msg12143#msg12143
L'OPI, come gli artisti, non sono soggetti alla normativa sul commercio.
L'OPI può partecipare ai mercati nei quali è prevista espressamente la partecipazione degli OPI..
Non può partecipare, senza partita iva, a mercati, fiere o altre concessioni di posteggi riservate agli operatori professionali.
Quindi, rispettando la normativa fiscale e i luoghi che gli sono assegnati, può vendere le proprie opere senza altri tipi di autorizzazioni.
Alcuni comuni hanno istituito un registro OPI a cui si accede mediante una commissione che valuta i requisiti dei singoli soggetti.
Questo registro si affianca alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà OPI ma non la sostituisce.
Lo scopo del registro è quello di regolamentare l'assegnazione degli spazi resi disponibili dal comune per l'esposizione e vendita delle proprie opere e combattere l'abusivismo.
Il comune di Torino è stato il primo ad istituire i registro; Genova sta ultimando le procedure.
Qui si può trovare una buona sintesi sugli aspetti amministrativi e fiscali, condotta dall'Avv. Antonio la Penna